Cambiare il cognome ai propri figli

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E’ possibile cambiare il cognome ai propri figli in Italia?

Questa è la domanda che mi è stata posta durante una consulenza recentemente.

Cambiare il cognome dei propri figli, mettendo il cognome della madre al posto di quello del padre in Italia è possibile, come anche dare il doppio cognome. Quello che cambia nella pratica dipende dal fatto che il figlio sia minorenne o maggiorenne.

Se il figlio è minorenne

La domanda per cambiare o aggiungere il cognome al figlio minore deve essere rivolta al Prefetto della provincia di residenza o del luogo in cui è archiviato l’atto di nascita.

La domanda è presentata dai genitori o da chi esercita la patria potestà.

Procedura per cambiare il cognome ai propri figli

La procedura

Il sunto della domanda dovrà essere affisso per 30 giorni consecutivi presso l’albo pretorio del Comune di nascita e del Comune di residenza, affinché chiunque possa averne interesse presenti opposizione al Prefetto.

Trascorso il termine prefissato, i richiedenti dovranno presentare alla Prefettura:

  • la copia dell’avviso che attesti che l’affissione sia stata eseguita;
  • la prova che siano state eseguite le eventuali notificazioni.

Il Prefetto, analizzata la regolarità delle affissioni e le opposizioni presentate nei 30 giorni, potrà:

  1. accogliere la domanda;
  2. respingerla con apposito decreto, che dovrà essere trascritto e annotato presso gli uffici di Stato civile del Comune di residenza.

Se il figlio è maggiorenne

Supponiamo il caso di un figlio maggiorenne che abbia intenzione di cambiare il cognome del padre con quello della madre. Anche in questo caso, la richiesta dovrà essere inoltrata al Prefetto e il padre riceverebbe comunicazione sul cambiamento delle generalità del proprio figlio.

La procedura è identica a quella descritta per i figli minorenni, ma viene eseguita direttamente dal figlio che ha raggiunto la maggiore età. Considerato che tra i documenti da presentare ci dovrà essere la dichiarazione di assenso di eventuali soggetti cointeressati, il padre dovrebbe comunque essere informato per tempo della volontà del figlio di cambiare cognome.

Tuttavia, trattandosi di un soggetto maggiorenne la dichiarazione di assenso da parte del padre non è obbligatoria: in questo caso basterebbe quella della madre, a maggior ragione per il fatto che il figlio ha intenzione di prendere il suo cognome.

L’istanza

L’istanza per cambiare il cognome ai propri figli potrebbe essere depositata senza la necessità di dover informare il padre, che potrebbe comunque venire a conoscenza della richiesta durante i 30 giorni nei quali viene affisso il sunto della domanda. Dopo aver analizzato il caso e svolto l’istruttoria:

  • il Prefetto potrà notificare il sunto della domanda a soggetti terzi che potrebbero avere interesse a opporsi, come per esempio il padre;
  • il padre avrà la possibilità di opporsi entro i 30 giorni della durata dell’affissione oppure entro 30 giorni dalla ricezione della notifica da parte del Prefetto.

A prescindere dal rapporto con il padre, è consigliabile comunicare la propria decisione in anticipo per non dover poi incappare in un’eventuale opposizione che rallenterebbe la procedura.

Se invece si vuole aggiungere il cognome della madre

Il cognome viene assegnato quando il nuovo nato viene iscritto al registro comunale dello Stato civile tramite la dichiarazione di nascita: quando una coppia è sposata viene assegnato in automatico il cognome del padre, ma è possibile aggiungere anche il cognome della madre.

In questo caso il figlio avrebbe un doppio cognome e quello materno sarebbe aggiunto dopo quello paterno su assenso di entrambi i genitori: a confermarlo è stata la sentenza n. 286 del 2016 della Corte Costituzionale.

Tale volontà deve essere espressa durante la dichiarazione di nascita: l’ufficio anagrafe non potrà fare alcuna opposizione alla richiesta di registrare i propri figli con il doppio cognome.

Il doppio cognome non potrà, invece, essere aggiunto in seguito alla dichiarazione di nascita a meno che non sia il figlio maggiorenne a farne richiesta, rivolgendosi direttamente alla Prefettura.

Tra le motivazioni valide da presentare alla Prefettura per ottenere il cambio cognome, ci sono:

  • ragioni affettive, per le quali si vuole avere anche il cognome della madre;
  • i casi in cui il cognome del padre sia ridicolo o in qualche modo vergognoso.

Lo studio legale Silvia Carrirolo

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