Emergenza Covid-19 e contributo al mantenimento di figli e coniuge

Mantenimento al tempo del COVID-19

L’emergenza Covid-19 ed i relativi decreti d’urgenza del Governo

L’emergenza Covid-19 ed i relativi decreti d’urgenza del Governo, atti a fronteggiare la crisi sanitaria, hanno imposto tra le altre cose chiusure temporanee di molti esercizi commerciali che svolgono attività definite non “essenziali”.


Alla luce di tali “restrizioni”, che incidono nello svolgimento dell’attività lavorativa, molti genitori separati, commercianti, partite Iva, lavoratori di vario genere, hanno dovuto sospendere le proprie attività, evidenti conseguenze sul piano finanziario e reddituale.

Nei prossimi mesi molti di loro riscontreranno non poche difficoltà nel garantire la corresponsione dell’importo mensile previsto in sede di separazione/divorzio/affidamento, a favore dei figli e/o del coniuge.

In caso di violazione dell’obbligo del versamento dell’assegno di mantenimento quali saranno le conseguenze?

In caso di mancato versamento dell’assegno di mantenimento occorre ricordare che per l’obbligato vi sono conseguenze sia dal punto di vista civile che penale: può subire azioni esecutive di recupero del credito e rischia di essere perseguito per il reato di cui all’art. 570 bis c.p.

La parte onerata è, quindi, comunque obbligata a farvi fronte, anche in caso di gravi difficoltà come possono essere quelle che stiamo vivendo, in quanto ad oggi, non vi è ancora stato nessun intervento specifico da parte del Governo volto a regolamentare questa particolare situazione.

In attesa di specifica normativa su come poter fronteggiare, o comunque inquadrare giuridicamente, le situazioni di disagio sia di soggetti obbligati alla corresponsione di quanto dovuto, sia di soggetti beneficiari di quanto riconosciuto in sede processuale dal Giudice, si può ipotizzare una difesa in sede processuale individuata nella normativa del codice civile in materia di obbligazioni.


La profonda crisi, economico-sociale determinata dal Covid-19, determinando una situazione di evidente imprevedibilità e straordinarietà, che esula dalla sfera di controllo dell’individuo, aumentando necessariamente il rischio di inadempimento, può verosimilmente essere inquadrata nella fattispecie di impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore disciplianta dagli artt. 1256 e seguenti del codice civile.

La difficoltà nel corrispondere l’assegno di mantenimento

La difficoltà dell’obbligato nel corrispondere l’assegno di mantenimento nella misura prevista, come è evidente, non deriverebbe da sua colpa o dolo, ma da un’impossibilità oggettiva ad effettuare la prestazione, proprio a causa del lockdown lavorativo imposto dal Governo, ovvero da cause di forza maggiore, imprevedibili e inevitabili.

In tali situazioni necessariamente gli obbligati potrebbero richiedere a quantomeno di riduzione dell’importo economico, anche temporanea, da dover corrispondere all’altro coniuge e alla prole.

Qualora i rapporti tra le parti lo consentano, ovvero siano già improntati sulla reciproca collaborazione, si potrebbe comunicare la condizione di difficoltà all’altra parte attivando poi, di conseguenza, una trattativa per addivenire alla formalizzazione di un accordo, eventualmente per il tramite di una negoziazione assistita, che stabilisca una modifica delle condizioni di separazione o di divorzio in punto mantenimento, magari limitatamente alla durata dell’emergenza.

Soluzione percorribile

In presenza di forte conflittualità tra le parti, l’unica soluzione percorribile risulterà quella giudizialmente prevista di ricorrere in via d’urgenza, per mezzo del proprio difensore, al Tribunale affinché vengano adottati i provvedimenti del caso all’uopo ritenuti necessari specie nell’interesse della prole

Relativamente a siffatti episodi, giova ricordare, primariamente, che l’art. 147 c.c. impone ai genitori l’obbligo di mantenere i propri figli in senso primario ed integrale. Consegue che, se uno dei due non voglia o non possa adempiere, l’altro, se è nelle condizioni di farlo, dovrà farvi fronte con tutte le proprie risorse patrimoniali e reddituali, anche sfruttando la propria capacità di lavoro.

Soltanto in via sussidiaria, invece, si concretizza l’obbligo degli ascendenti (i nonni) di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere al loro dovere nei confronti dei figli.

Tale dovere sorge, peraltro, non già nel caso in cui uno dei due genitori è rimasto inadempiente al proprio obbligo, ma se ed in quanto l’altro genitore non ha mezzi per provvedervi. Quello degli ascendenti dunque, è obbligo sussidiario e soprattutto subordinato rispetto a quello primario dei genitori.

In conclusione dunque, appare di tutta evidenza come rilevante sia l’impatto dell’emergenza del Covid-19 su molte famiglie di separati e/o divorziati, riguardo soprattutto per ciò che attiene all’erogazione del mantenimento per coniuge e figli.

Sarebbe a tal fine auspicabile un intervento normativo in materia.

Lo studio legale Silvia Carrirolo

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