Quando è lecito pubblicare le foto dei minori sui social?

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NECESSITA’ DEL CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI

Il mancato consenso di entrambi i genitori alla pubblicazione di foto di figli minorenni sui social network, determina la violazione di diritti all’immagine e alla riservatezza del fanciullo.

Pubblicare foto del minore su internet, ad es. Facebook, Instagram, etc, richiede il consenso di entrambi i genitori.

La pubblicazione dovrà altresì rispettare il decoro, la reputazione e l’immagine del minore. I minori di età superiore ai 14 anni conta anche il loro parere dovranno inoltre essere interpellati.

La crescente popolarità dei social network e l’abitudione dei genitori di pubblicare immagini dei propri figli rischierebbe di configurarare un’interferenza nella vita del minore e avere conseguenze sulla sua persona anche a distanza di molti anni.

Alla luce delle più recenti sentenze in materia ecco cosa è emerso.

Tribunale di Mantova, del 19 settembre 2017:il padre, genitore di due figli minori, chiedeva al Giudice la modifica delle condizioni relative al regime di affido condiviso nei confronti della madre in quanto nonostante la sua ferma opposizione alla pubblicazione di immagini sui social network, già manifestata in sede di precedenti accordi regolanti il regime di visita e frequentazione dei minori, la madre continuava a diffondere le immagini dei bambini.

La sentenza affronta il tema del mancato consenso di entrambi i genitori alla pubblicazione di foto di figli minorenni su social network.

Il Giudice considerata pregiudizievole per il minore la condotta della madre e, in parziale accoglimento delle richieste del padre, ha disposto l’inibitoria della pubblicazione delle foto ordinare contestualmente di provvedere alla rimozione di tutte quelle già inserite.secondo il Giudicel’inserimento di foto di minori su social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l’ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che taggano le foto on-line di minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati, come ripetutamente evidenziato dagli organi di polizia. Il pregiudizio del minore è dunque insito nella diffusione della sua immagine sui social network sicchè l’ordine di inibitoria e rimozione va impartito immediatamente”.

Il Tribunale di Mantova, nel passare rapidamente in rassegna le principali fonti normative poste a tutela della vita privata e dell’immagine dei minori [disciplina del diritto all’immagine contenuta nella L. n. 633/41 (c.d. legge sul diritto d’autore), quella in materia di riservatezza dei dati personali citando gli articoli 4, 7 e 8 del D. Lgs. 196/2003, oggi abrogati, gli artt. 1 e 16 della Convenzione di New York dei diritti del Fanciullo del 20.11.1989 (ratificata dall’Italia con L. n. 176/1991) e dell’art. 10 del Cod. Civ. concernente la tutela dell’immagine dell’individuo, quale interesse del soggetto a che il suo ritratto non venga diffuso e esposto al pubblico], non solo ha affermato l’imprescindibilità del consenso di entrambi i coniugi per la pubblicazione delle foto.

Sulla scorta del carattere potenzialmente pregiudizievole della pubblicazione stessa ha anche ritenuto opportuno provvedere in via d’urgenza all’inibitoria di ogni pubblicazione per il futuro e ordinando la rimozione delle foto già inserite.

Il dato inibitorio e sanzionatorio di questa decisione è stato poi ripreso ed approfondito in una successiva pronuncia del Tribunale di Roma – Sez. I Civ. del 23 dicembre 2018.

La vicenda è quella di un minore di anni 16 che affidato ad un tutore – lamentava al Giudice che la condotta della madre, (massiccio utilizzo dei social network per diffondere immagini e dettagli sulla vicenda del figlio), era lesiva della propria immagine e reputazione pregiudicandone i rapporti attuali e futuri con i propri coetanei e in generale per il proprio benessere psico-fisico.

Il Giudice romano in merito a tale vicenda ha precisato che gli ampi poteri riconosciuti al giudice competente per determinare le modalità di mantenimento e affidamento del minore, impongono di adottare anche d’ufficio ogni altra misura a tutela dell’interesse del figlio delle parti (cfr. Corte Cost. n. 185/1986; Cass. 2210/2000, che ha stabilito “l’adottabilità d’ufficio, da parte del giudice… dei provvedimenti necessari alla tutela morale e materiale dei figli minori provvedimenti caratterizzati da esigenze e finalità pubblicistiche e sottratti, per l’effetto, all’iniziativa ed alla disponibilità delle parti”). Deve essere disposta, a tutela del minore e al fine di evitare il diffondersi di informazioni anche nel nuovo contesto sociale frequentato dal ragazzo, l’immediata cessazione della diffusione da parte della madre in social network di immagini, notizie e dettagli relativi ai dati personali e alla vicenda giudiziaria inerente il figlio. In merito deve rilevarsi come la madre non abbia ottemperato all’invito formulato dal giudice all’esito dell’udienza del 31 maggio 2017 di divieto “di pubblicazione sui social network di contenuti relativi alle vicende processuali tra i genitori in quanto creano disagi al figlio”. Deve, inoltre, essere previsto che la resistente rimuova dai social network immagini, informazioni, ogni dato personale relativo al figlio ed alla vicenda processuale relativa al minore, inseriti dalla stessa in social network, nel termine indicato in dispositivo.”

Sembra ormai opportuno affrontare anche questo tema nell’ambito di un accordo per la separazione.

 

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